R. Dell'Anna:"Il Presidente del Consiglio Comunale di Nardò avrebbe dovuto dare immediata attuazione alla legge che consente lo svolgimento delle sedute in videoconferenza"

Il funzionamento delle Istituzioni deve essere garantito senza limitazioni. Le attività degli organi elettivi collegiali non possono essere sospese. Giuranna e Mellone se ne facciano una ragione.

 

L’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

L’art. 73 del D.L. n. 18/2020 quindi al fine di rispondere alla situazione di emergenza, ossia per evitare gli assembramenti durante le sedute del consiglio comunale, aperte al pubblico, di giunte e commissioni consiliari permanenti numerose e comunque per assicurare il motto “resta a casa” del Governo.it, per tutto il periodo emergenziale («e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020») consente, in assenza di norme regolamentari, di svolgere le sedute in videoconferenza.

Le modalità delle riunioni devono avvenire nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità (intesa come ripetibilità o verifica del processo, rilevando che l’utilizzo di programmi lasciano inevitabili tracce) previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché:

Si possono, quindi, tenere le sedute in videoconferenza degli organi adottando un atto di competenza del Sindacoe del Presidente del Consiglio, per la convocazione degli organi elettivi (Giunta e Consiglio), estendibili le modalità anche alle commissioni e a tutti quegli organismi necessari o strumentali per assicurare un apporto collaborativo ai citati organi.

Alla luce di quanto disposto dal D.L 17 marzo 2020 n.18 il Presidente del Consiglio Comunale di Nardò pertanto avrebbe dovuto, acquisito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, prendere atto dell’impossibilità di convocare a causa dell’emergenza sia il Consiglio comunale, sia le Commissioni consiliari nell’ordinaria modalità di svolgimento delle sedute con la partecipazione fisica dei consiglieri e dare immediata attuazione alla sopra richiamata disposizione di Legge, che consente lo svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza, anche in assenza di specifica disciplina regolamentare al riguardo ed adottare ai fini della legittimità delle sedute del Consiglio comunale e degli altri organismi collegiali previsti dall’Ordinamento interno del Comune di Nardò (Commissioni consiliari, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari) appositi criteri, funzionali a consentire: a) la trasparenza e la tracciabilità delle attività consiliari ed in particolare del voto espresso; b) l’identificazione con certezza dei partecipanti alle sedute; c) la regolarità dello svolgimento delle sedute; d) il regolare svolgimento da parte del Segretario generale delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché delle funzioni di verbalizzazione delle sedute; e) l’adeguata pubblicità delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Allo stesso modo anche il Sindaco di Nardò avrebbe dovuto provvedere in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione Comunale a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata dell’emergenza tenuto conto che la modalità in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale rientra nelle sue prerogative.

Il previsto utilizzo degli strumenti di videoconferenza consente pertanto di garantire la piena continuità dell’attività politica amministrativa e di salvaguardare l’esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Il richiamato art. 73 del D.L. 17. 03.2020 n. 18 non sospende quindi il funzionamento e le attività degli organi elettivi collegiali ma ne disciplina le modalità di funzionamento in video conferenza.

Le determinazioni del Sindaco di Nardò e del Presidente del Consiglio Comunale riportate sul sito del Comune e quelle adottate in questi giorni ( esempio: svolgimento dei lavori della Commissione Consiliare “Controllo e Garanzia”) in cui si ribadisce che per tutto il periodo di emergenza coronavirus la funzionalità ed il regolare svolgimento delle attività politico amministrative sono sospese pertanto violano quanto stabilito dalle norme legislative in vigore esono da ritenersiillegittime perché non consentono la piena continuità dell’attività politico amministrativa e violano le prerogative dei consiglieri comunali di minoranza e di maggioranza.

Prof. Rino Dell’AnnaCoordinamento Italia Viva Nardò

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