Nardò: l'incarico dirigenziale conferito dal sindaco è illegittimo, l'intera procedura appare viziata da conflitto di interessi

L'incarico dirigenziale extra dotazione organica, conferito dal Sindaco Mellone ad un Funzionario comunale di categoria D1 con decreto n. 29 del 30 luglio 2019, è illegittimo, in quanto l'intera procedura di selezione interna appare chiaramente viziata da conflitto di interessi, per la situazione di coinvolgimento personale, diretto e indiretto, nell'avanzamento di carriera, del funzionario in questione.

Così come chiaramente sancito dall'articolo 6 bis della Legge 8 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonchè dagli articoli 6, 7 e 13 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

In estrema sintesi, il Funzionario di cui trattasi risulta essere l'estensore/istruttore della Deliberazione di Giunta comunale con la quale si è dato avvio dell'Avviso di selezione interna per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di dirigente (Deliberazione n. 257/29019 e Determinazione n. 574 del 4 luglio 2019), come si evince incontrovertibilmente dalla Proposta di deliberazione n. 297 del 30 maggio 2019.

Com'è noto, la "ratio" dell'obbligo di astensione del pubblico funzionario va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Carta Costituzionale, così come è altrettanto noto che l'assenza di ogni conflitto di interesse, anche solo potenziale, deve coprire l'intera fase procedimentale. Non a caso, l'ANAC, con parere del 25/02/2015, ha chiarito che "la norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati" ed ha puntualizzato, con delibera del 5 giugno 2019, che l'imparzialità viene meno "anche quando un funzionario pubblico, abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico".                                                                                                                                      

E' evidente che il legislatore ha voluto evitare che possano sorgere dubbi sull'imparzialità e la correttezza dell'agire del funzionario pubblico, non solo per i conflitti attuali (o reali), ma anche per quelli c.d. potenziali. Infatti, la presenza di un conflitto "anche potenziale" valorizza la ratio del legislatore nel comprimere ogni situazione di interferenza o privilegio, rendendo "assoluto" il vincolo di astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare, il principio di imparzialità.

Appare superfluo rammentare che l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi di conflitto di interessi costituisce fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa, nonché fonte di responsabilità disciplinare e penale.

In ogni caso, ho già provveduto, nella mia veste di Pubblico Ufficiale, ad inoltrare esposto/denuncia al Procuratore della Repubblica di Lecce, Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Bari, a Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce e al Presidente Nazionale Anticorruzione (ANAC) di Roma.

Ho provveduto, altresì, nel pieno e doveroso rispetto della vigente normativa, a richiedere la convocazione urgente della Commissione consiliare di Controllo e Garanzia. 

 

Giancarlo Marinaci

vice presidente del consiglio comunale di Nardò

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