Dopo l'interdittiva del Prefetto è bufera sull'appalto dell'Aro 11, Flavio Fasano, capogruppo di Gallipoli Futura:"Il recesso contrattuale è un obbligo"

Il Capogruppo consiliare di “Gallipoli Futura”, Avvocato Flavio Fasano, interviene sulla vicenda dell’interdittiva prefettizia inviata alla ‘Gial Plast’ e sull’appalto dell’ARO 11”. "Il Sindaco Minerva, in qualità di rappresentante della Città Capofila dei comuni dell’ARO/11, a distanza di una settimana dal “terremoto nell’appalto”, non ha accusato alcun bisogno di convocare alcuna riunione dei Sindaci dell’intero “bacino”!

 

Eppure, il 21 marzo u.s., NON HA ESITATO a rilasciare pubbliche dichiarazioni ai giornali affermando incautamente: "Non credo ci saranno ripercussioni dirette sull’espletamento del servizio di igiene urbana a Gallipoli e nei comuni dell’Aro/11 in merito all’interdittiva antimafia emessa a scopo preventivo e cautelativo nei confronti della ditta Gial Plast da parte della Prefettura di Lecce (…) c’è un contratto da rispettare e un appalto assegnato sul quale credo sul quale sarà garantita la regolare esecutività dai futuri commissari"!

"Da sempre, - scrive Flavio Fasano - il Sindaco Minerva ha avuto un trattamento di palese favore nei confronti di questa ditta, ed infatti: attraverso le Ordinanze Sindacali NN.ri 139, 151, 306 del 2017 e NN.ri 40 del 23.3.2018 e 120 del 30.06.2018 ha voluto far svolgere, in via “provvisoria” alla SOLA “Gial Plast s.r.l.” [fino al 31 dicembre 2018] il servizio di N.U. utilizzando il vecchio Capitolato d’Oneri in vigore con la precedente Ditta “Navita”; il 21 novembre 2017 il Comune di Gallipoli ha formalmente sottoscritto il “Contratto di appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani per l’ARO LE 11 al RTI composto da “Gial Plast s.r.l.” (Capogruppo) e “Colombo Biagio s.r.l.” (mandante), trascritto al N. 3094 di repertorio che prevedeva un ribasso dei costi del servizio per la Città di Gallipoli di circa 1 milione e 300.000 mila euro per annoma le numerose “proroghe” che ha voluto concedere con “Ordinanze” alla Gial Plast hanno di fatto impedito l’entrata in vigore con evidente danno economico ai cittadini che hanno pagato un tributo TARI molto più alto"!

"Non voglio qui soffermarmi sui contenuti dell’interdittiva perché NON sono stati resi noti se non attraverso fonti giornalistiche; ma un minimo di buon senso prima ancora che un minimo di coerenza, unitamente ad una “superficialissima” conoscenza giuridica (non occorre infatti essere dei provetti “giuslavoristi”) mi porta a fare una chiara considerazione: non è forse a tutti noto (magistrati, prefetti, giuristi, forze dell’ordine) che nella contrattazione collettiva NAZIONALE, per i contratti di questa categoria, è stata apposta (da oltre vent’anni!) la così detta “clausola di salvaguardia” per la quale “i dipendenti seguono il servizio e NON LA DITTA” per cui in capo alla Ditta subentrante vi è l’obbligo di legge inderogabile di assumente tutto il personale che era in servizio negli ultimi 240 giorni!!? (Così ART. 6 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20/06/2017 [scadenza 30/06/2019] per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali). Se così è [perché è davvero questo che prevede la legge] perché censurare quello che è un obbligo all’assunzione, e non estirpare in radice invece quelle che sono e restano ALTRE PREOCCUPANTI VERITA’, che quasi si “occultano” sotto vicende giudiziarie personali di alcuni lavoratori che, se pur gravissime, hanno visto i protagonisti pagare il loro debito con la Giustizia e per cui, ai sensi di legge, vanno reinseriti nella società civile"!? 

"Insomma, - continua Fasano - mi viene spontaneo osservare e chiedere: visto che dopo la interdittiva del Prefetto di Lecce, i legali della Gial Plast hanno avanzato loro la richiesta che venga nominato un Commissario – ed è stato appena fatto per la durata di due anni – perché in ogni caso la stazione appaltante (leggasi l’ARO/11 con a capofila il Sindaco Minerva) NON accusano il bisogno di rescindere in ogni caso OGNI RAPPORTO CONTRATTUALE con questa Ditta che comunque è stato EVIDENZIATO dalla INTERDITTIVA essere IN RAPPORTO ORGANICO E DIRETTO CON ALTRE DITTE GIA’ COLPITE IN PASSATO DA IDENTICA MISURA"!!? 

"A differenza della “frettolosa” quanto “sorprendente” decisione UNILATERALE dichiarata sulla stampa dal Sindaco Minerva, riteniamo invece che al di fuori della richiesta avanzata dai legali della Ditta Gial Plast e dell’adesione fornita dalla prefettura e dall’Autorità nazionale anticorruzione di nominare un Commissario, resta in testa alla stazione appaltante la possibilità (per noi l’obbligo!) di procedere a recesso contrattuale per totale colpa della Gial Plast non essendo più possibile immaginare che possano ricrearsi le condizioni di affidabilità e trasparenza necessarie per affidare un così delicato ed importante servizio pubblico"!

"Vi è in tal senso un’ abbondante ed autorevole giurisprudenza che altri Comuni, a differenza di quello che sostiene il Sindaco Minerva, in condizioni analoghe hanno seguito (Comune di Alvignano – Provincia di Caserta – Città di Piedimonte Matese – Provincia Caserta – per fare alcuni esempi [rispettivamente Determinazione N. 19 del 16/2/2018 e Ordinanza Sindacale n. 19 del 2/7/2018)"!

"Ciò che si rischia, ora, è l’apertura di un conflitto tra lavoratori ed azienda perché non è pensabile che coloro i quali sono stati oggetto di licenziamento non procedano alla tutela giudiziaria del loro posto di lavoro; ed al tempo stesso avremo una “gestione commissariale” di una Ditta che è stato dichiarato essere NON PIU’ IN REGOLA CON I REQUISITI MORALI PREVISTI DALLA LEGGE"!

Fasano cita una minima ma sufficientemente significativa giurisprudenza recente "ci porta a ritenere sempre più NECESSARIO IL RECESSO CONTRATTUALE come Aro/11"!

<< … in presenza di un’informativa prefettizia antimafia che accerti il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata, non residua in capo all’organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, atteso che si tratta di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico – attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti contemplati dalla normativa in materia – il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura di interdittiva devono prestare osservanza.

Ogni successiva statuizione della stazione appaltante, quindi, si configura dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell’impresa con la quale è stato stipulato il contratto e il provvedimento di revoca o recesso da essa adottato non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale, in cui a fronte dell’esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l’interesse alla conclusione della commessa con l’originario affidatario …>> (Così: Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16 – 24 luglio 2015, n. 3653 – ed ancora, tra le tante: Cons. St., sez. III, 12.3.2015, n. 1292; Tar Lombardia Sentenza 1168/2016)>>.

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